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CONTRATTI PUBBLICI: IL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI” STA CAMBIANDO LE REGOLE

BUSINESS E MERCATO
Le nuove norme introdotte modificano in numerosi ambiti l’operatività e il rapporto tra fornitori e stazioni appaltanti. Ecco cosa c’è da sapere
Il decreto legge numero 32/2019 (“sblocca cantieri”) approvato dal Governo italiano e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 18 aprile scorso ha apportato numerose modifiche normative al Codice dei contratti pubblici, disegnando profili operativi per gli operatori economici attivi nell’ambito dei servizi e delle forniture. Ecco le principali novità CONTRATTI “SOTTOSOGLIA” (ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA E ED F, COMMA 2) ANTICIPAZIONE DEL PREZZO ALL’APPALTATORE Al dichiarato fine di favorire le imprese, l’articolo 1 (comma 1, lettera e, numero 3), interviene sull’anticipazione del prezzo del 20% del valore del contratto di appalto da corrispondere dalla stazione all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, estendendolo anche ai servizi e alle forniture, in luogo degli originari lavori. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI “SOTTOSOGLIA” Il numero 1 della lettera f modifica l’articolo 36 (comma 2, lettera b) del Codice, elevando la seconda soglia (relativa ai lavori) da 150 mila a 200 mila euro e riducendo, in caso di procedura negoziata, il numero degli operatori economici da consultare da parte della stazione appaltante per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, che passano da dieci a tre. VERIFICA DEI REQUISITI DEI CONCORRENTI Il numero 4 della lettera f) riscrive integralmente la disciplina della verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario delle procedure negoziate attivate, relativamente ai contratti cosiddetti “sottosoglia” (cfr. articolo 36, comma 5), consentendo alle stazioni appaltanti di stabilire che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti, purché tale facoltà sia specificamente prevista nel bando di gara, ovvero nell’avviso con cui si indice la procedura. Tale modalità di verifica viene altresì estesa a tutte le procedure di affidamento. Risultano, peraltro, particolarmente significative le disposizioni che disciplinano le procedure da seguire qualora la stazione appaltante si avvalga della citata facoltà. In particolare, è previsto che le amministrazioni verifichino in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità previsti dal Codice e stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche agli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Viene quindi previsto che sulla base dell’esito di detta verifica, si proceda eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia. Il nuovo testo dell’articolo 36, comma 5, da ultimo, dispone facendo salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto. MERCATI TELEMATICI Il numero 5 della lettera f estende il procedimento di verifica dei requisiti per l’ammissione e la permanenza degli operatori economici nei mercati telematici, mediante esame di quelli dichiarati da un campione significativo di soggetti, a tutti gli affidamenti sottosoglia (in luogo della disciplina previgente, che prevedeva il controllo a campione solo per gli affidamenti al di sotto dei 40 mila euro). La verifica avverrà attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici (“Bdoe”), anche mediante interoperabilità tra sistemi. La disposizione in commento, quindi, dispone che i soggetti responsabili dell’ammissione possano consentire l’accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Bdoe per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici. Il nuovo comma 6-ter dell’articolo 36 dispone, poi, che nelle procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici in questione, la stazione appaltante verifichi esclusivamente il possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. FORMULARI E MODELLI STANDARD Viene prevista in capo ai soggetti che gestiscono mercati elettronici, ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture, la facoltà di predisporre, in luogo del Documento di gara unico europeo (Dgue), formulari e/o modelli standard mediante i quali richiedere (e verificare) l’assenza di motivi di esclusione dalle procedure, nonché ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione. Viene altresì stabilito che, nella fase del confronto competitivo, la stazione appaltante utilizzi il Dgue per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione. UTILIZZO DEL CRITERIO DEL “MINOR PREZZO” COME REGOLA GENERALE Il nuovo comma 9-bis dell’articolo 36, individua il criterio del “minor prezzo” quale regola generale di aggiudicazione dei contratti cosiddetti “sottosoglia”. Le eccezioni a questa regola, adottata nell’ottica della semplificazione delle procedure, sono possibili nei casi in cui il decreto legislativo numero 50/2016 preveda l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come criterio esclusivo di aggiudicazione, ovvero previa motivazione della stazione appaltante. I “CONSORZI STABILI” (ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA H) ESECUZIONE DEL CONTRATTO PUBBLICO La norma citata modifica l ‘articolo 47 del decreto legislativo numero 50/2016 in punto di consorzi stabili, stabilendo che questi ultimi eseg uono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto (e senza necessità di ricorso all’av valimento, come av veniva sulla base della disciplina previgente), ferma restando la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. È previsto, poi, che la sussistenza in capo ai consorzi stabili, dei requisiti per l ‘affidamento di ser vizi e forniture sia valutata con verifica in capo ai singoli consorziati; in caso di scioglimento del consorzio stabile per ser vizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota, sulla base dell’apporto reso dai singoli partecipanti al consorzio stesso nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. INFORMAZIONE DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA (ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA L) ACCESSIBILITÀ, TEMPESTIVITÀ ED UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATIVI La norma, modif icando l’articolo 76 del Codice, prevede che ai candidati e ai concorrenti venga dato av viso – con le moda lità del Codice dell ‘amministrazione dig itale – del prov vedimento che determina le esclusioni dal la procedura di aff idamento e le ammissioni ad essa, con l’ indicazione dell ‘uff icio o del col legamento informatico ad accesso riser vato dove sono disponibili i relativi atti. È a ltresì previsto che detta comunicazione sia resa immediatamente e comunque in un termine non superiore a cinque g iorni. MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA N) RIFERIMENTI AL SUBAPPALTATORE La riforma legislativa di cui al decreto legge numero 32/2019 espunge dall’elenco dei reati di cui all’articolo 80 (reati accertati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione), il riferimento a un relativo subappaltatore, eliminando la possibilità che un operatore economico possa essere escluso da una procedura di gara quando la causa di esclusione riguardi non già l’operatore medesimo, bensì un suo subappaltatore. Coerentemente, la disposizione interviene sull’articolo 80, comma 5, decreto legislativo 50/2016, laddove dai motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura d’appalto di un operatore economico da parte delle stazioni appaltanti, sopprime il riferimento ad un relativo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, del medesimo. ESTINZIONE PENE ACCESSORIE PERPETUE La novella in esame aggiunge alle cause di non esclusione i casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma del Codice penale. MANCATO PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI NON DEFINITIVAMENTE ACCERTATI La disposizione modifica altresì il quarto comma del più volte citato articolo 80, prevedendo la possibilità di escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza (e può, ovviamente, adeguatamente dimostrare) che lo stesso non abbia ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ovvero dei contributi previdenziali non definitivamente accertati. ESTINZIONE DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI La norma aggiunge alle cause di inapplicabilità dell’esclusione (articolo 80, comma 4, ultimo periodo) anche l’ipotesi in cui il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura. TEMPI DI DURATA DELL’ESCLUSIONE Il testo del decreto legge specifica i tempi di durata dell’esclusione dalla procedura d’appalto o concessione, laddove la sentenza penale di condanna definitiva non fissi la durata della pena accessoria dell’incapacità di contrarre con la P.A. In particolare, si prevede che tale durata sia: a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317bis, comma 1, primo periodo c.p., salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi del citato articolo 179, comma 7, c.p.; b) pari a 7 anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, comma 1, secondo periodo, c.p., salvo che sia intervenuta riabilitazione; c) pari a 5 anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, salvo che sia intervenuta riabilitazione. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA: PREZZO PIÙ BASSO O OFFERTA ECONOMICAMENT PIÙ VANTAGGIOSA? (ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA S) SERVIZI E FORNITURE DI RILEVANTE CONTENUTO INNOVATIVO E TECNOLOGICO Il testo del decreto, modificando l’articolo 95 del Codice, aggiunge una nuova fattispecie a quelle per cui è prevista l’aggiudicazione della procedura bandita esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo anche il riferimento ai contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40 mila euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Vengono inoltre abrogate dal legislatore le lettere a e c del comma 4 del suddetto articolo 95, che prevedevano il possibile utilizzo del criterio del minor prezzo, tra l’altro, per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40 mila euro, con il limite massimo della soglia comunitaria di cui all’articolo 35 e solo se caratterizzati da elevata “ripetitività”, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. TETTO MASSIMO PER IL PUNTEGGIO ECONOMICO ENTRO IL LIMITE DEL 30% Viene eliminata la disposizione (articolo 95, comma 10-bis) per cui, al fine di valorizzare i profili eminentemente qualitativi dell’offerta presentata dal concorrente, la stazione appaltante era obbligata a stabilire un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%. ANOMALIA DELL’OFFERTA PRESENTATA (ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA T) OFFERTE TRANSFRONTALIERE La norma appena citata stabilisce che l’esclusione automatica delle offerte anomale possa essere applicata solo quando l’appalto non rivesta interesse transfrontaliero; tale condizione si aggiunge a quelle già previste dal Codice. MODALITÀ DI CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA Particolarmente innovativa è la disposizione che introduce due distinte modalità di calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo rispetto a quello posto a base di gara, utilizzabili a seconda del numero delle offerte ammesse (rispettivamente, pari o superiore a 15 oppure inferiore a 15). Quanto al caso in cui la stazione abbia scelto di aggiudicare mediante ricorso al criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv), il decreto legge delimita l’applicazione del calcolo dell’anomalia già previsto sulla base del previgente testo normativo (si tratta del meccanismo di calcolo dell’anomalia mediante il cosiddetto “meccanismo dei 4/5”) ai casi di ammissione di tre o più offerte. RESTYLING DELL’ISTITUTO DEL SUBAPPALTO (ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA V) RIFORMA DELL’ISTITUTO NELL’AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI La lettera v) dell’articolo 1 del decreto-legge “Sblocca cantieri” rivoluziona l’articolo 105 del Codice in materia di subappalto, innalzando dal 30% al 50% dell’importo complessivo del contratto, il limite del possibile ricorso al subappalto. Viene altresì introdotta la previsione per cui il subappalto sia indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara; si espunge la previsione per cui non può procedersi a subappalto qualora l’affidatario di quest’ultimo abbia partecipato alla procedura e si aggiunge alla disciplina già in vigore la precisazione che il subappaltatore, qualificato nella relativa categoria di appartenenza, sia altresì in possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 80. È eliminata la subordinazione della possibilità di subappalto a che il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione del succitato articolo 80. INDICAZIONE DELLA TERNA DEI SUBAPPALTATORI Addio all’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, per appalti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, o, indipendentemente dall’importo a base di gara, che riguardano le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Infine, sono allargate le maglie dell’istituto del cosiddetto “pagamento diretto” a tutti i casi in cui ciò sia richiesto dal subappaltatore, con contestuale eliminazione della previsione specifica del pagamento diretto quando il subappaltatore o il cottimista sia una micro-impresa o una piccola impresa; inoltre, si sopprime la previsione, richiesta per il pagamento diretto, ai soli casi in cui “la natura del contratto lo consenta”. OBBLIGO DI IMMEDIATA IMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL’AMMISSIONE ALLE GARE PER MOTIVI INERENTI AI REQUISITI SOGGETTIVI, ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO PROFESSIONALI (ARTICOLO 1, COMMI 4 E 5) ELIMINAZIONE DEL RITO COSIDDETTO “SUPER-ACCELERATO” L’articolo 1, comma 4, sopprime il rito cosiddetto “super-accelerato” e il conseguente onere di impugnare entro 30 giorni dalla conoscenza i provvedimenti relativi all’ammissione alle gare per motivi inerenti ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali.