A cura dell’Avv. Michael Mora, AMTF Avvocati
“La cessione di crediti in blocco, come disciplinata dall’art. 58 TUB, impone che della stessa sia data notizia attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Non è dunque la legge a richiedere la produzione o l’esibizione al debitore ceduto del contratto di cessione”.
“[La prova della cessione del credito controverso] non deve necessariamente essere fornita attraverso la produzione in giudizio del contratto di cessione, ben potendosi soddisfare il concetto di individuabilità anche mediante criteri negativi ed indiretti. Nel caso che occupa, tuttavia, il tenore letterale dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale non dà adito a dubbi”.
“Dunque non era necessaria la produzione in giudizio del contratto, essendo ben possibile evincere con certezza l’avvenuta cessione dei crediti controversi dalla lettura dell’annuncio effettuato in Gazzetta Ufficiale”.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Forlì, Giudice Maria Cecilia Branca, con la sentenza n. 79 del 20 febbraio 2025.
La vicenda traeva origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società e dai suoi garanti nei confronti della cessionaria del credito, con la quale veniva eccepita, tra le altre cose, la mancata prova della titolarità del credito da parte della cessionaria.
Parte attrice, infatti, si era limitata ad eccepire la mancata produzione in giudizio del contratto di cessione, lamentando che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, da solo, non era idonea fonte di prova per provare l’invocata cessione del credito.
Il Giudice del Tribunale di Forlì, invece, aderiva totalmente alla tesi difensiva della parte creditrice opposta che si era difesa sostenendo che l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale era sufficiente a provare la propria titolarità del credito se dalla semplice lettura dello stesso era possibile individuare in modo inequivoco l’inclusione del credito ceduto.
Nel caso di specie l’avviso di cessione contestato conteneva la chiara indicazione che erano stati oggetto di cessione tutti i crediti derivanti da finanziamenti, conti correnti e, in genere, facilitazioni creditizie sorti in un determinato arco temporale (1960-2019) e qualificabili come “crediti deteriorati”.
Il Giudice concludeva il proprio ragionamento ritenendo condivisibile la giurisprudenza di legittimità sull’inidoneità della produzione del solo avviso di cessione “solo ed esclusivamente laddove residui un’incertezza circa la prova della titolarità del credito in capo al cessionario e venga sollevata una contestazione specifica sul punto”.
Anche per tale motivo, il Tribunale rigettava l’opposizione, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto.
Fonte: Ex Parte Creditoris
