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Palmenergy: con Amtf Avvocati vince al Consiglio di Stato contro Tar

MF Dow Jones Palmenergy: con Amtf Avvocati vince al Consiglio di Stato contro Tar MILANO (MF-NW)–Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello presentato da Palmenergy, societa’ italiana attiva nel settore della produzione di energia elettrica operante nel segmento degli investimenti ‘club deal’ per investitori privati, assistita dallo studio legale Amtf Avvocati. Il ricorso, si legge in una nota dello studio legale, e’ stato presentato nei confronti della sentenza del Tar del Lazio che confermava la legittimita’ del provvedimento di decadenza dal registro Gse per gli impianti minieolici di Palmenergy, con conseguente diniego di ammissione alle tariffe incentivanti per la societa’ di Cuneo. Il provvedimento era motivato sulla scorta di un asserito artato frazionamento di un unico impianto, ritenuto tale in ragione della riconducibilita’ alla medesima compagine societaria dei soci di due iniziative imprenditoriali aventi a oggetto la realizzazione di due impianti localizzati su terreni adiacenti. Il Consiglio di Stato, in particolare, ha sottolineato che “la mera detenzione di partecipazioni di minoranza in entrambe le societa’ costituisce un indizio privo dei requisiti della gravita’, precisione e concordanza poiche’ di valenza non univoca, potendo rappresentare una mera diversificazione dell’investimento in capitale di rischio piuttosto che un’ipotesi di artato frazionamento, sicche’ e’ del tutto inidoneo, ove non corroborato dalla prova del reale potere di ingerenza dei soci di minoranza nella gestione sociale, a dimostrare l’unicita’ del centro decisionale e di gestione che costituisce il presupposto essenziale del collegamento societario”. Il giudice di appello, dunque, condividendo la linea difensiva proposta dallo studio e mutuata dal concetto di unico centro decisionale nel settore degli appalti, ha ritenuto che una partecipazione di minoranza in plurimi veicoli societari titolari di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili posizionati su aree attigue, per quanto consistente, non risultera’ determinante ove non consenta a tali soci di incidere sulla governance e determinare l’andamento societario, ben potendo rappresentare una mera diversificazione dell’investimento in capitale di rischio. stato applicato al settore dell’energia da fonti rinnovabili il principio secondo cui l’onere della prova del collegamento tra imprese ricada sulla stazione appaltante, dovendo poi dimostrarsi che per opera di tale particolare assetto societario risulti concretamente inciso l’interesse tutelato dalla norma. Tommaso Ferrario, partner dello studio legale, ha dichiarato che “si tratta di una pronuncia di rilievo, non solo per la frequenza della problematica dell’artato frazionamento nel settore, ma anche per il collegamento con la definizione di unico centro decisionale applicabile al settore degli appalti”.