MENU CLOSE

Gli obblighi del datore di lavoro a tutela della salute dei lavoratori ai tempi del coronavirus

Il Protocollo Governo Parti Sociali del 14 marzo 2020

La tutela della salute dei lavoratori costituisce un vero e proprio obbligo del datore di lavoro. Il principio, di rango costituzionale (art. 32 Cost.), è declinato all’art. 2087 c.c.:  il datore di lavoro è tenuto, tanto ad astenersi da comportamenti lesivi nei confronti del lavoratore, quanto ad adottare tutte le misure tecnologicamente possibili in materia di sicurezza ed igiene sul posto di lavoro, aggiornandole al passo con lo sviluppo della scienza, al fine di preservare l’integrità psicofisica e la dignità morale dei lavoratori nell’ambiente di lavoro. Il sistema è poi completato dal D. Lgs 81/2008 che stabilisce una serie di obblighi specifici e procedure per la salvaguardia della salute e la prevenzione delle malattie e degli infortuni sul lavoro.

Sulla base di questo impianto normativo, il momento di emergenza sanitaria, che sta vivendo il paese a causa del COVID-19, impone certamente alle aziende (per meglio dire, a qualsiasi datore di lavoro) l’implementazione di una serie di azioni finalizzate, specificatamente, a proteggere la salute dei propri dipendenti dagli effetti del virus.

E’ bene ricordare che la mancata adozione di adeguate misure finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori può comportare principalmente due effetti:

  1. Il rifiuto legittimo del lavoratore di conformarsi alle direttive aziendali (andare al lavoro, fare una trasferta o un viaggio, visitare un certo cliente o fornitore): è questa la c.d. “eccezione di inadempimento” (art. 1460 c.c.) ai sensi della quale nei contratti a prestazioni corrispettive, come è certamente il contratto di lavoro, “ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria ….”;
  2. Il diritto al risarcimento del danno alla salute, eventualmente cagionato dai comportamenti (anche solamente omissivi) del datore di lavoro qualora sussista rapporto di causalità tra danno e condotta. E’ onere del datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

Ad evitare le conseguenze sopra descritte quindi, è opportuno che il datore di lavoro, nell’affrontare questo momento di particolare emergenza sanitaria, ponga in essere specifici comportamenti attivi.

Si inserisce perfettamente in questo quadro il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro siglato la mattina del 14 marzo 2020 da Governo, sindacati ed imprese. Il Protocollo contiene linee guida condivise tra le parti firmatarie per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli anti-contagio e per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

Questi, in sintesi, alcuni suggerimenti e le linee operative che emergono dal Protocollo.

Aggiornamento Documentazione D. Lgs. 81/2008

L’emergenza in atto comporta certamente un rischio da tenere in considerazione ai fini del documento di valutazione dei rischi (DVR) che deve essere predisposto ed aggiornato dal datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. E’ quindi consigliabile che i responsabili aziendali, e in particolare il responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP), si consultino con il medico competente ed eventualmente con il rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza, al fine di aggiornare il DVR per adeguarlo ai rischi specifici legati all’emergenza epidemiologica in atto. Il Protocollo non fa espresso riferimento all’aggiornamento del DVR anche se sollecita la collaborazione tra azienda, medico competente e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, al fine di integrare misure di regolamentazione specifiche.

Adozione misure di prevenzione e di contrasto al diffondersi del c.d. “rischio biologico”

L’elaborazione dell’aggiornamento del DVR aiuta, tra le altre cose, a razionalizzare le misure di prevenzione che il datore di lavoro deve mettere in atto. Ovviamente queste dovranno essere individuate caso per caso in relazione all’organizzazione del lavoro in azienda. Il Protocollo, peraltro, ne indica numerose:

  1. Prevenzione sanitaria.
  • Procedere alla sanificazione degli ambienti; è, ovviamente, da considerarne la frequenza anche in base all’effettiva presenza di persone (dipendenti, clienti, fornitori etc.) nei locali aziendali. Il Protocollo indica di procedere “periodicamente” negli ambienti, uffici e reparti, su tastiere, mouse schermi touch;
  • Fornire dispositivi di protezione individuale (DPI): parliamo di mascherine, guanti monouso, disinfettanti per le mani. L’obbligo di fornire DPI è previsto dal D. Lgs. 81/2008 ma deve essere adeguato al rischio concreto. E’ opportuno tenere conto che le misure igienico-sanitarie, previste dal DPCM 8 marzo 2020, sollecitano l’uso di mascherine solo “se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate”. E’, quindi, escluso un obbligo assoluto di fornire mascherine, ma la sua opportunità deve essere valutata in base alla realtà specifica e al rischio concreto. Il Protocollo prevede che “qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è, comunque, necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie”.
  1. Organizzazione del lavoro. Come ciascun cittadino deve, in questi giorni, ripensare alla sua vita personale, le aziende devono ripensare al loro modello organizzativo. Il Protocollo fornisce un quadro delle possibili azioni, peraltro già suggerite, in questi giorni frenetici, in maniera non organica:
  • Incentivare lavoro da remoto: come noto, i vari decreti approvati in quest’ultima settimana per la prevenzione della diffusione del virus raccomandano fortemente l’utilizzo di soluzioni lavorative che evitino la presenza di persone sui luoghi di lavoro (smartworking, telelavoro); anche alla luce della liberalizzazione normativa (non è necessario alcun accordo preventivo con il lavoratore), l’organizzazione di attività da remoto, in quanto compatibile con la prestazione lavorativa specifica, è un vero e proprio obbligo del datore di lavoro;
  • Limitare le presenze in azienda con nuovi piani di turnazione e rimodulazione dei livelli produttivi;
  • Con la stessa finalità, mettere a risposo i lavoratori non strettamente necessari all’attività produttiva: a questo proposito, al di là dell’accesso agli ammortizzatori sociali già applicabili e a quelli che, auspicabilmente il governo metterà in attuazione (cassa integrazione in deroga), è da considerare che è nella facoltà del datore di lavoro di imporre ai lavoratori, l’utilizzo di ferie maturate e di congedi;
  • Limitare trasferte o viaggi non strettamente necessari; in verità il Protocollo prevede che “sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali” ma sembra improbabile che si intenda imporre un divieto assoluto e non correlato alle necessità concrete;
  • Evitare riunioni in presenza (in caso di urgenza e impossibilità di organizzare collegamenti a distanza, dovrà essere garantito il distanziamento interpersonale);
  • Sospendere o annullare eventi interni anche formativi a meno che sia possibile svolgerli con collegamenti a distanza.
  1. Organizzazione nei locali aziendali. E’ necessario ripensare ai movimenti delle persone nei locali aziendali con il solito obiettivo di evitare contatti personali. Il Protocollo prevede:
  • Favorire orari di ingresso e uscita dei dipendenti nei locali aziendali scaglionati; da notare che il Protocollo prevede la possibilità di rilevare la temperatura al dipendente in ingresso; qualora sia superiore ai 37,5°, gli deve essere negato l’ingresso in azienda, deve essere messo in isolamento e dotato di mascherina, fatti salvi gli obblighi di comunicazione alle autorità sanitarie;
  • Organizzazione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, distributori di bevande, aree fumatori) in modo da garantire ingressi contingentati, aereazione e sanificazione periodica degli ambienti, mantenimento delle distanze di sicurezza;
  • Limitare accessi in azienda di persone diverse dai lavoratori non necessarie al processo produttivo o organizzativo (fornitori, clienti, rappresentanti etc.); in caso di necessità (fornitori) il Protocollo indica la necessità di “individuare procedure di ingresso, transito e uscita mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza (ad esempio, servizi igienici dedicati).
  1. Predisposizione di protocolli e procedure in caso di contagi conclamati all’interno dell’azienda. E’ opportuno valutare con il medico aziendale competente le misure più opportune che dovranno essere definite in linea con le direttive degli organismi sanitari istituzionali. Il Protocollo individua alcune linee operative:
  • Se una persona presente in azienda mostra sintomi (febbre oltre 37,5°, tosse, difficoltà respiratorie), lo dovrà dichiarare all’ufficio del personale (o altro ufficio competente), si dovrà procedere al suo isolamento e ad avvertire le autorità competenti e i numeri di emergenza COVID-19 della Regione o del Ministero della Salute;
  • In caso di riscontrata positività al virus, l’azienda sarà tenuta a collaborare con le Autorità Sanitarie per definire l’eventuale “catena di contagio”.

 

Obblighi di informativa

E’ bene ricordare che anche una corretta informazione si traduce in una misura utile a ridurre i rischi e, quindi, rappresenta un dovere del datore di lavoro ai sensi dei generali obblighi di tutela della salute di cui all’art. 2087 c.c. e del D. Lgs. 81/2008. Si suggerisce, quindi, di predisporre un generale piano di comunicazione indirizzato ai dipendenti che includa:

  • L’invito ad applicare le misure di prevenzione suggerite dagli organi competenti (ISS, Ministero della Salute) e contenute anche nel DPCM 8 marzo 2020 (l’ormai noto decalogo dell’Allegato 1: lavarsi le mani, mantenere la distanza di un metro, non toccarsi occhi, naso e bocca, evitare l’uso promiscuo di bicchieri e bottiglie, etc.);
  • Una informativa sui sistemi di prevenzione e sicurezza specifici adottati in azienda;
  • Una informativa sui protocolli predisposti in azienda in caso di contagi conclamati.

Il Protocollo prevede, in particolare, l’obbligo dell’azienda di informare (con modalità idonee ed efficaci) lavoratori e chiunque entri nei locali aziendali delle disposizioni sanitarie in vigore. In particolare, poi, l’azienda dovrà comunicare a tutti:

  • L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in caso di presenza di sintomi (febbre, tosse, difficoltà respiratorie);
  • L’impossibilità di entrare in azienda in caso di sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio e contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
  • L’obbligo di informare i responsabili aziendali in caso di comparsa di sintomi influenzali nel corso dell’espletamento dell’attività lavorativa.

 

Conclusioni

In linea generale, è evidente che le misure necessarie dipendono dalle situazioni concrete, da valutarsi caso per caso, che dovranno essere sempre guidate dai principi generali sopra esposti. Fatto salvo l’adeguamento al modello proposto dal Protocollo, il datore di lavoro, in qualità di garante della sicurezza sul lavoro, deve, comunque osservare, non solo la normativa e le misure imposte dalla legge, ma anche le comuni regole di prudenza, diligenza e perizia; è sempre bene, quindi, nella individuazione delle azioni opportune, farsi guidare dall’intelligenza e dal buon senso. Come suggerisce il Protocollo “E’ obiettivo primario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro”. Perché, alla fine, limitare il diffondersi del virus è, oggi, interesse della comunità nel suo complesso e della tenuta dell’intero sistema produttivo.

Avv.to Piercarlo Antonelli

AMTF Avvocati – Responsabile Dipartimento diritto del lavoro