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Antiriciclaggio, obblighi e aspettative della V Direttiva – L’Europa rafforza le misure contro riciclaggio e terrorismo

Antiriciclaggio, obblighi e aspettative della V Direttiva – L’Europa rafforza le misure contro riciclaggio e terrorismo Gianfilippo Schiaffino | 27/11/2019 13:33 Commento a cura di Gianfilippo Schiaffino partner fondatore di AMTF Avvocati Dopo la strage del Bataclan nel 2015 – il cui tragico anniversario si è celebrato proprio negli scorsi giorni – e i più recenti attentati terroristici di Berlino, Nizza, Barcellona, le Istituzioni europee non potevano rimanere silenti, avvertendo l’esigenza di reagire anche sul piano della politica criminale. Negli anni si è dimostrato che il terrorismo internazionale si fronteggia – ed è fronteggiabile – anche attraverso il controllo dei suoi canali di finanziamento. Questa presa d’atto ha portato il legislatore europeo ad un progressivo ampliamento e potenziamento delle norme in materia di antiriciclaggio. Tale processo è culminato da ultimo nella Direttiva (UE) 2018/843 (c.d. Quinta Direttiva antiriciclaggio), che è andata a sostituirsi alla
Direttiva (UE) n. 2015/849 (c.d. Quarta Direttiva antiriciclaggio), recependo i temi – attuali ora come allora – proposti dalla Commissione (COM 2016/450). Si noti come il nuovo testo normativo segua di soli tre anni l’emanazione della IV Direttiva: questa genesi accelerata della V Direttiva è altresì confermata dal termine di recepimento assegnato agli Stati membri, ridotto a diciotto mesi rispetto ai due anni fissati per le precedenti normative. Lo Stato Italiano si è adeguato alle indicazioni del legislatore europeo, approvando il d.lgs. n. 125/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26/10/2019 e in vigore dallo scorso 10 novembre, che contiene le disposizioni necessarie per la concreta attuazione delle novità normative. In particolare, il provvedimento in parola è finalizzato a potenziare gli strumenti giuridici che prevengano l’utilizzo del sistema economico europeo per finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, nonché a chiarire l’interpretazione di
alcune definizioni della disciplina previgente. In estrema sintesi, la novella europea intende migliorare la collaborazione tra le Financial Intelligence Unit dei vari Stati membri – la FIU di bandiera è l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) istituita presso la Banca d’Italia dal d.lgs. 231/2007 – e le Autorità di vigilanza nazionali: ciascuno Stato UE dovrà ora predisporre registri centralizzati dei titolari di conti correnti bancari e di pagamento ai quali le FIU potranno accedere immediatamente, scambiando informazioni senza intermediari. Soprattutto, ciascuna FIU potrà rivolgersi direttamente a qualsiasi soggetto obbligato per ottenere tutti i dati necessari. L’acquisizione incondizionata dell’informazione consentirà di tracciare tempestivamente i flussi illeciti di denaro. Le differenti definizioni nazionali di taluni reati presupposto – come gli illeciti fiscali – sono state un ulteriore ostacolo al reciproco scambio informativo: d’ora in avanti le FIU dovranno veicolare le
informazioni richieste a prescindere dal tipo di reato presupposto associato, così da garantire una cooperazione sinergica. La maggiore armonizzazione delle misure adottate dagli Stati membri dovrebbe garantire un approccio più efficiente e uniforme. Tra gli addenda più significativi, la V Direttiva indica agli Stati membri di prescrivere misure rafforzate di adeguata verifica della clientela da parte dei soggetti obbligati, con riferimento alla gestione dei rapporti di affari o alle operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio. Uno sforzo collettivo per difendere l’Europa, la nostra identità.